Regolamento per l'uso temporaneo dei locali scolastici
Il presente documento ha la finalità di regolare l'uso temporaneo dei locali scolastici
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
La dirigente Scolastica
- visto l’art. 50 del decreto n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all’istituzione scolastica la
facoltà di concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- visto l’art. 96 del d.l. 16/4/94 n.297 “ uso delle attrezzature della scuola per attività diverse
da quelle scolastiche;
- visto l’art. 33, comma 2, del decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il consiglio d’istituto
e’ chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il dirigente scolastico può svolgere
attività negoziale;
- considerato che il Consiglio d’Istituto ha delegato la dirigente scolastica a concedere in uso i locali per attività coerenti con le finalità e gli obiettivi dell’Istituto e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- ritenuta l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;
Determina
il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.
Art. 1
i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee;
Art. 2
I locali scolastici sono primariamente destinati:
- ai fini istituzionali dell’Istituto “Trinchese”
- ai fini istituzionali dell’Istituto Comprensivo di Martano
- ai fini istituzionali degli Istituti Comprensivi dei comuni limitrofi
- ad enti e associazioni senza fini di lucro.
- Ad altri enti e associazioni con priorità a quelle di volontariato: culturali, sportive e del tempo libero, alle federazioni o ad enti di promozione sociale, culturale e sportiva che promuovono tali ambiti come sviluppo di attività non agonistica e amatoriale i cui scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico ed esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
- Agli ordini e collegi professionali per iniziative culturali volte all’elevazione e all’approfondimento degli studi caratterizzanti i programmi della scuola a cui è rivolta la richiesta dell’uso dei locali
Art. 3 - doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali della scuola il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio.
Art. 4 – responsabilità del concessionario
Il concessionario e’ responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
L’istituzione scolastica e la Provincia devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità.
Art. 5 – fasce orario di utilizzo
L’uso dei locali può essere richiesto nella fascia compresa tra le ore 8,00 e le 21,00 purchè non vengano intralciate le attività programmate dalla scuola
Art. 6 – usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dei locali scolastici. E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
Art. 7 – divieti particolari
Durante l’utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari e’ vietata la vendita di cibarie e bevande all’interno delle sale. E’ inoltre vietato fumare. Il concessionario assume la responsabilità delle violazioni e della vigilanza ed e’ inoltre incaricato di farne rispettare i divieti.
At. 8 – scadenze per le richieste
Le richieste devono essere inviate, per iscritto, all’istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all’indicazione del soggetto richiedente, il preciso scopo della richiesta ed anche le generalità della persona responsabile. La dirigente scolastica nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito positivo la dirigente o la DSGA comunicherà al richiedente, anche per le vie brevi (telefono, mail..), l’assenso di massima con particolare riguardo al possesso dei requisiti e alla produzione degli atti dovuti.
Art. 9 – documentazione per le richieste di concessione di uso locali scolastici.
Le richieste di utilizzazione da parte delle associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero devono essere corredate da:
- Statuto e copia notarile dell’atto costitutivo del sodalizio richiedente, o altro legale documento attestante la composizione dei soci costituenti e l’epoca di costituzione.
- Attestazione, per le associazioni, che svolgono attività non agonistica, promozionale e amatoriale attraverso affiliazioni con federazioni o enti di promozione;
- Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, periodo di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del personale utilizzato, (docenti-istruttori –animatori-allenatori, ecc.).
Art. 10 – corrispettivi
Il concessionario verserà alla scuola il corrispettivo necessario all’apertura della scuola nella fascia oraria richiesta, al funzionamento (tecnici video, audio, di laboratorio..), pulizia dei locali e vigilanza, quantificabili forfettariamente come di seguito elencato:
- Euro 60,00 per l’uso dell’auditorium o di un laboratorio, con una sola unità di personale ATA, per la durata di mezza giornata, senza spostamento di suppellettili.
- Euro 100,00 per l’uso dell’auditorium o di un laboratorio, con spostamento di suppellettili e/o montaggio del tappetino per rappresentazioni coreutiche, con una sola unità di personale ATA, per la durata di mezza giornata.
- Euro 120,00 per l’uso dell’auditorium o di un laboratori, per due giorni consecutivi o con 2 unità di personale ATA
Data la presenza di strumentazioni elettroniche l’uso dell’auditorium o di laboratori non può essere concesso senza la presenza di personale della scuola.
L’uso della palestra ed il corrispettivo è regolamentato e gestito dall’Ente Provincia
Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente.
Art. 11 – vigilanza e controllo
Il dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme che regolano la concessione d’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.
Art. 12 – riparazioni danni, sospensioni e revoche concessioni
Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature scolastiche vengono immediatamente riparati.
Il dirigente scolastico in presenza di danni o guasti che pregiudicano il regolare funzionamento delle attività didattiche potrà sospendere le autorizzazione concesse per la stessa struttura.
La dirigente scolastica
(prof.ssa Alieta Sciolti)
Pubblicato il 01-05-2019
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